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La Costituzione della Repubblica
Italiana
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1. L'Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei
limiti della Costituzione.
Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale.
Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale
e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto
al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità
e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società.
Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove
le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più
ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche.
Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti
accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere
davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico
italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con
le relative rappresentanze.
Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e
la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle
norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità
delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto
d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla
legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa
alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati,
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri
la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12 La bandiera della Repubblica è il tricolore
italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI
Art. 13. La libertà personale è
inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale,
se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e
modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente
dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti
provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità
giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore,
si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte
a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14. Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei
casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela
della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità
pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza
e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità
giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare
liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni
che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di
rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente
e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità,
che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità
pubblica.
Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente,
senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente,
scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria
fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda
e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti
di riti contrari al buon costume.
Art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione
o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali
limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione,
capacità giuridica e ogni forma di attività.
Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente
lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva
per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo
intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica
può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente,
e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende
revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi
noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni
contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire
e a reprimere le violazioni.
Art. 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici,
della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può
essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata
in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti
dalla legge.
Art. 26. L'estradizione del cittadino può essere consentita
soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Art. 27. La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi
militari di guerra.
Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti
pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative,
degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità
civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art. 29. - La Repubblica
riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi,
con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 30. - È dovere e diritto dei genitori
mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti
i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e
sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31. - La Repubblica agevola con misure
economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento
dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli
istituti necessari a tale scopo.
Art. 32. - La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se
non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare
i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere
e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali
per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione,
senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai
loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di
scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi
di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto
di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34. - La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria
e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere
i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI
Art. 35. - La Repubblica
tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad
affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla
legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Art. 36. - Il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro
e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza
libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite,
e non può rinunziarvi.
Art. 37. - La donna lavoratrice ha gli stessi
diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al
lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua
essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale
adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad
essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38. - Ogni cittadino inabile al lavoro
e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza
sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati
alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità
e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti
o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art. 39. - L'organizzazione sindacale è
libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione
presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano
un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi
di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie
alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40. - Il diritto di sciopero si esercita
nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 41. - L'iniziativa economica privata
è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo
da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42. - La proprietà è pubblica
o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che
ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne
la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria
e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43. - A fini di utilità generale
la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione
e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori
o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a
servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio
ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Art. 44. - Al fine di conseguire il razionale
sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone
obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla
sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica
delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità
produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45. - La Repubblica riconosce la funzione
sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione
privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più
idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Art. 46. - Ai fini della elevazione economica
e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica
riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti
dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47. - La Repubblica incoraggia e tutela
il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio
del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione,
alla proprietà diretta coltivatrice e aldiretto e indiretto investimento
azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI
Art. 48. - Sono elettori
tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è
dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto
di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività.
A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle
Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale
e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità
civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità
morale indicati dalla legge.
Art. 49. - Tutti i cittadini hanno diritto
di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a
determinare la politica nazionale.
Art. 50. - Tutti i cittadini possono rivolgere
petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni
necessità.
Art. 51. - Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro
sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni
di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica
promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive,
parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del
tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Art. 52. - La difesa della Patria è
sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla
legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino,
né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Art. 53. - Tutti sono tenuti a concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Art. 54. - Tutti i cittadini hanno il dovere
di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle
con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL PARLAMENTO
SEZIONE I
LE CAMERE
Art. 55. - Il Parlamento
si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli
casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56. - La Camera dei deputati è
eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella
circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni
hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli
abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della
popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti.
Art. 57. - Il Senato della Repubblica è
eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali
eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il
Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati
alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente
comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta
dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti.
Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio
universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno
di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59. - È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia,
chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini
che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,
artistico e letterario.
Art. 60. - La Camera dei deputati e il Senato
della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge
e soltanto in caso di guerra.
Art. 61. - Le elezioni delle nuove Camere
hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione
ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle
precedenti.
Art. 62. - Le Camere si riuniscono di diritto
il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa
del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi
componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto
anche l'altra.
Art. 63. - Ciascuna Camera elegge fra i suoi
componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio
di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64. - Ciascuna Camera adotta il proprio
regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento
a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non
è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate
a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza
speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto,
e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni
volta che lo richiedono.
Art. 65. - La legge determina i casi di ineleggibilità
e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66. - Ciascuna Camera giudica dei titoli
di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità
e di incompatibilità.
Art. 67. - Ogni membro del Parlamento rappresenta
la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68. - I membri del Parlamento non possono
essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio
delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento
può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né
può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale,
o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile
di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale
è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento
ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a
sequestro di corrispondenza.
Art. 69. - I membri del Parlamento ricevono
un'indennità stabilita dalla legge.
SEZIONE II
LA FORMAZIONE DELLE LEGGI
Art. 70. - La funzione legislativa
è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art. 71. - L'iniziativa delle leggi appartiene
al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia
conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte
di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72. - Ogni disegno di legge, presentato
ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una
commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e
con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei
quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione
dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte
in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali
casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge
è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della
Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla
Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole
dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità
dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera
è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed
elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73. - Le leggi sono promulgate dal Presidente
della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano
l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse
stabiliscano un termine diverso.
Art. 74. - Il Presidente della Repubblica,
prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere
chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75. - È indetto referendum popolare
per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente
valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di
amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere
la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla
votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza
dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77. - Il Governo non può, senza
delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta,
sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge,
deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche
se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge
entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare
con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 78. - Le Camere deliberano lo stato di
guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
Art. 79. - L'amnistia e l'indulto sono concessi
con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna
Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro
applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Art. 80. - Le Camere autorizzano con legge
la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono
arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od
oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81. - Le Camere approvano ogni anno i
bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per
legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi
e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per
farvi fronte.
Art. 82. - Ciascuna Camera può disporre
inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo
da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta
procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria.
TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83. - Il Presidente
della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle
d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a
maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente
la maggioranza assoluta.
Art. 84. - Può essere eletto Presidente
della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età
e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi
altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85. - Il Presidente della Repubblica
è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati
convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere
il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la
elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel
frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86. - Le funzioni del Presidente della
Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal
Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente
della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione
del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior
termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione.
Art. 87. - Il Presidente della Repubblica
è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del
Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito
secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88. - Il Presidente della Repubblica
può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola
di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo
mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi
della legislatura.
Art. 89. - Nessun atto del Presidente della
Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti,
che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 90. - Il Presidente della Repubblica
non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni,
tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune,
a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91. - Il Presidente della Repubblica,
prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla
Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta
comune.
TITOLO III
IL GOVERNO
SEZIONE I
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Art. 92. - Il Governo della
Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che
costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri
e, su proposta di questo, i ministri.
Art. 93. - Il Presidente del Consiglio dei
ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle
mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94. - Il Governo deve avere la fiducia
delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata
per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per
ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo
non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti
della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla sua presentazione.
Art. 95. - Il Presidente del Consiglio dei
ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.
Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo
e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri,
e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina
il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei
ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per
i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria,
previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati,
secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
SEZIONE II
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 97. - I pubblici uffici
sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati
il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni
e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo
i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98. - I pubblici impiegati sono al servizio
esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per
anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti
politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari
ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
SEZIONE III
GLI ORGANI AUSILIARI
Art. 99. - Il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge,
di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga
conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo
le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della
legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti
dalla legge.
Art. 100. - Il Consiglio di Stato è
organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli
atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello
Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo
sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte
al Governo.
TITOLO IV
LA MAGISTRATURA
SEZIONE I
ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE
Art. 101. - La giustizia
è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102. - La funzione giurisdizionale è
esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento
giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono
soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate
per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei
alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione
della giustizia.
Art. 103. - Il Consiglio di Stato e gli altri
organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti
della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie
indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica
e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla
legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi
da appartenenti alle Forze armate.
Art. 104. - La magistratura costituisce un
ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente
della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della
Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari
tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in
seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche
ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente
rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali,
né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105. - Spettano al Consiglio superiore
della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le
assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti
disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 106. - Le nomine dei magistrati hanno
luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina,
anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici
singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati
all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori
ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici
anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni
superiori.
Art. 107. - I magistrati sono inamovibili.
Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad
altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore
della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite
dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle
norme sull’ordinamento giudiziario.
Art. 108. - Le norme sull’ordinamento
giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali,
del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione
della giustizia.
Art. 109. - L’autorità giudiziaria
dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110. - Ferme le competenze del Consiglio
superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione
e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
SEZIONE II
NORME SULLA GIURISDIZIONE
Art. 111. - La giurisdizione
si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità,
davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.1
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia,
nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura
e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle
condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti
al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni
a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone
a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione
di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se
non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella
formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere
provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è
sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato
o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio
per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura
oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale,
pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre
ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare
a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso
in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 112. - Il pubblico ministero ha l’obbligo
di esercitare l’azione penale.
Art. 113. - Contro gli atti della pubblica
amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti
e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o
amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari
mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti
della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge
stessa.
TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
Art. 114. - La Repubblica
è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane,
dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti
autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati
dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina
il suo ordinamento.
Art. 115. - Abrogato dall'articolo 9, comma
2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3
Art. 116. - Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna,
la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée
d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i
rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province
autonome di Trento e Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie
di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma
del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della
giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con
legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti
locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è
approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di
intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Art. 117. - La potestà legislativa
è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato
con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione
del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico
e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali
e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile;
governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e
di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione
di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito
a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata
alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia
non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali
e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite
da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta
alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città
metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione
e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità
degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono
la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con
Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con
le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118. - Le funzioni amministrative sono
attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano
conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base
dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle
materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina
inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni
culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività
di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Art. 119. - I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse
autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con
la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi
erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione,
per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni,
alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale,
per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio
dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio
delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi
speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane
e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio
patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello
Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.
E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
Art. 120. - La Regione non può istituire
dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle
persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto
al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città
metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme
e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave
per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono
la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare
la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge
definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati
nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale
collaborazione.
Art. 121. - Sono organi della Regione: il
Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla
Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può
fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della
Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti
regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione,
conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
Art. 122. - Il sistema di elezione e i casi
di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli
altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali
sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali
stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi
elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta
regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra
Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga
diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente
eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
Art. 123. - Ciascuna Regione ha uno statuto
che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi
fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio
del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi
della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge
approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni
successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non
è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo.
Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità
costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro
trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi
dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori
della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto
sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla
maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali,
quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
Art. 124. - Abrogato dall'articolo 9, comma
2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 125. - Nella Regione sono istituiti organi
di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito
da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo
della Regione.
Art. 126. - Con decreto motivato del Presidente
della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la
rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono
altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto
è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita,
per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei
suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei
componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla presentazione.
L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione,
l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso
comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni
caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza
dei componenti il Consiglio.
Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che
una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere
la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale
entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello
Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere
la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale
entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore
di legge.
Art. 128. - Abrogato dall'articolo 9, comma
2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 129. - Abrogato dall'articolo 9, comma
2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 130. - Abrogato dall'articolo 9, comma
2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 131. - Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte; Valle d’Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia
Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise;
Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.
Art. 132. - Si può con legge costituzionale,
sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la
creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando
ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo
delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla
maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della
Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati
espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli
regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano
staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.
Art. 133. - Il mutamento delle circoscrizioni
provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell’ambito d’una
Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni,
sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire
nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
SEZIONE I
LA CORTE COSTITUZIONALE
Art. 134. - La Corte costituzionale
giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi
e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato
e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
Art. 135. - La Corte costituzionale è
composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica,
per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature
ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo
delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari
di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti
per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente
nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio
delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge,
il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile,
fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di
membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della
professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono,
oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco
di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore,
che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità
stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
Art. 136. - Quando la Corte dichiara l’illegittimità
costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma
cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai
Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario,
provvedano nelle forme costituzionali.
Art. 137. - Una legge costituzionale stabilisce
le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione
e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
SEZIONE II
REVISIONE DELLA COSTITUZIONE. LEGGI COSTITUZIONALI.
Art. 138. - Le leggi di revisione
della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna
Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi,
e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella
seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi
dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera
o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta
a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza
dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda
votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 139. - La forma repubblicana non può
essere oggetto di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I - Con l’entrata in
vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni
di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II - Se alla data della elezione del Presidente
della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano
alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
III - Per la prima composizione del Senato
della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica,
i deputati dell’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge
per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9
novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito
a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica,
i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della
firma del decreto di nomina. L’accettazione della candidatura alle elezioni
politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
IV - Per la prima elezione del Senato il Molise
è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori
che gli compete in base alla sua popolazione.
V - La disposizione dell’art. 80 della
Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri
alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione
delle Camere.
VI - Entro cinque anni dall’entrata
in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali
di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio
di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale
supremo militare in relazione all’articolo 111.
VII - Fino a quando non sia emanata la nuova
legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione,
continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle
controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti
delle norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.
VIII - Le elezioni dei Consigli regionali
e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro
un anno dall’entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione
il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non
sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative
fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano
attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti
dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal
nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne
che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello
Stato e degli enti locali.
IX - La Repubblica, entro tre anni dall’entrata
in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie
locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X - Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia,
di cui all’art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del
Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche
in conformità con l’art. 6.
XI - Fino a cinque anni dall’entrata
in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre
Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’art. 131, anche
senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo
132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.
XII - È vietata la riorganizzazione,
sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un
quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee
al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime
fascista.
XIII - I beni, esistenti nel territorio nazionale,
degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi,
sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali
sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
XIV - I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte
del nome.
L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona
nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV - Con l’entrata in vigore della Costituzione
si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno
1944, n. 151, sull’ordinamento provvisorio dello Stato.
XVI - Entro un anno dall’entrata in
vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa
delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente
o implicitamente abrogate.
XVII - L’Assemblea Costituente sarà
convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla
legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali
e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente
può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle
materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma,
e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative
rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni
e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta
scritta.
L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente
articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo
o di almeno duecento deputati.
XVIII - La presente Costituzione è promulgata dal Capo
provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte
dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun
Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948,
affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale
della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.
ENRICO DE NICOLA
Controfirmano: Il Presidente dell’Assemblea Costituente
UMBERTO TERRACINI
Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
ALCIDE DE GASPERI
Visto: il Guardasigilli GRASSI
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