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ART. 1 – E’ costituita con sede
in Chieti un’Associazione denominata Coordinamento Nazionale Associazioni
Imprenditori, in breve C.N.A.I., promossa dall’U.C.I.C.T. (Unione Cristiana
Italiana Commercio e Turismo).
Il CNAI, unitamente alle Associazioni fondatrici, costituisce il sistema di
rappresentanze delle Associazioni stesse.
Il CNAI è indipendente da partiti e movimenti politici.
ART. 2 – Scopi. – Il CNAI ha per
scopi:
a) promuovere le politiche armonizzanti nei settori del commercio,
del turismo, dei servizi, dell’artigianato, del movimento cooperativo
e della piccola e media impresa, anche agricola, con attenzione anche alle problematiche
della piccola industria, del volontariato e dell’associazionismo no profit;
b) proporre, elaborare e predisporre programmi diretti alle
Istituzioni locali, regionali, nazionali comunitarie ed internazionali, con
particolare riguardoalle politiche pubbliche in materia economica;
c) coordinare unitariamente i rapporti con l’esterno
– dalle istituzioni pubbliche alle organizzazioni sindacali e professionali
– delle Associazioni che gli abbiano conferito apposito mandato;
d) sviluppare il dibattito sui temi del lavoro, con possibilità
di partecipazione, discussione, realizzazione e stipulazione dei contratti collettivi
nazionali di lavoro unitamente alle Associazioni aderenti;
e) approfondire ogni altro tema riguardante il mondo del lavoro
e più in generale la società civile, ovvero ogni altra problematica
suggerita o delegata dalle associazioni aderenti.
ART. 3 – Soci fondatori. – Sono
soci fondatori:
1. U.C.I.C.T. – Unione Cristiana Italiana Commercio e
Turismo – che ne è l’associazione promotrice
2. U.N.A.P.I.- Unione Nazionale Artigianato e Piccola Impresa;
3. A.N.I.L.F. – Associazione Nazionale Imprese Lavorazioni
a Façon;
Al CNAI possono aderire tutte quelle associazioni o quegli organismi che perseguono
obiettivi compatibili con gli scopi del CNAI.
ART. 4 – Autonomie. – Gli ambiti
e le forme di autonomia delle Associazioni aderenti sono patrimonio di queste,
e non possono essere limitati dagli organi del CNAI.
ART. 5 – Ammissione. – L’Associazione
o organizzazione che chiede di essere ammessa al CNAI in qualità di socio
deve presentare domanda corredata da copia del proprio Statuto, che non può
essere in contrasto con i contenuti e le finalità del presente Statuto.
Ogni successiva variazione deve essere comunicata alla Presidenza Nazionale
del CNAI.
Sull’ammissione delibera il Consiglio Generale.
L’adesione ha durata triennale e si intende rinnovata tacitamente di triennio
in triennio se non viene disdettata almeno un anno prima della scadenza, con
lettera raccomandata.
ART. 6 –Tesseramento. – Il rilascio
della tessera di iscrizione alle associazioni aderenti è di esclusiva
competenza del CNAI, che provvede alla sua stampa, distribuzione e riscossione.
La distribuzione e la riscossione delle tessere può avvenire, su espressa
autorizzazione del CNAI, anche per il tramite delle organizzazioni interessate.
Una quota non inferiore al 5% e non superiore al 10% del costo della tessera
annuale, secondo le decisioni della Segreteria Nazionale, spetta al CNAI, mentre
la restante quota è di spettanza delle Organizzazioni aderenti, in ragione
del numero dei loro associati.
E’ fatto divieto alle organizzazioni aderenti di provvedere in proprio
al tesseramento sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo.
ART. 7. – Obblighi contributivi. - Le
Associazioni aderenti sono tenute a garantire l’autonomia finanziaria
dal CNAI, attraverso il versamento di un contributo ordinario annuo fissato
in base ai parametri stabiliti dal Consiglio Generale. Tale contributo è
da ritenere integrativo della quota del tesseramento annuale spettante al CNAI.
Il Consiglio Generale può chiedere il versamento di contributi straordinari
una tantum, nei casi di comprovata necessità.
ART. 8 – Patrimonio Sociale. –
Il patrimonio sociale è formato:
a) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
b) dai beni mobili ed immobili che a qualsiasi titolo vengano
in possesso del CNAI;
c) dalle erogazioni e dai lasciti a favore del CNAI e dalle
eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo;
Le somme che deriveranno da contribuzioni sindacali saranno di competenza dei
soci che vi hanno partecipato, nel rispetto degli obblighi stabiliti dal precedente
articolo 7.
ART. 9 – Organi. – Sono organi
del CNAI:
a) Il Presidente;
b) Il Consiglio Generale;
c) La Segreteria Nazionale;
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) Il Collegio dei Probiviri.
ART. 10 – Presidente. – Il Presidente
viene eletto dal Consiglio Generale tra i candidati designati dal Presidente
dell’UCICT, quale rappresentante dell’Associazione promotrice. Egli
resta in carica 4 (quattro) anni.
Il mandato è rinnovabile.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione.
Il Presidente rappresenta all’esterno il CNAI ed in particolare:
a) ha la gestione ordinaria dell’Associazione;
b) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e
può nominare avvocati e procuratori alle liti;
c) accetta eredità, donazioni, contributi e quant’altro
disposto a qualsiasi titolo a favore della Associazione salvo successiva ratifica
del Consiglio Generale;
d) può conferire incarichi speciali e delegare alcune
sue competenze a componenti del Consiglio Generale;
e) può conferire incarichi professionali a persone di
provata competenza.
ART. 11 – Consiglio Generale. –
Il Consiglio Generale è costituito da:
- tutti i Presidenti delle Associazioni aderenti;
- tutti i membri della Segreteria Nazionale;
- un membro designato da ogni Socio mediante comunicazione del nominativo per
iscritto agli altri soci.
I membri designati dai Soci durano in carica 4 (quattro) anni. Per gli altri
membri la durata di permanenza nel Consiglio Generale è connessa alla
carica.
Spetta al Consiglio Generale:
1. fissare le direttive dell’azione generale dell’Associazione;
2. dare il proprio parere vincolante in merito al bilancio
consuntivo ed a quello preventivo di ogni esercizio;
3. deliberare su ogni questione, non riservata alla competenza
esclusiva di altri organi, sottoposta al suo esame.
4. eleggere il Presidente dell’Associazione, tra i candidati
designati dall’UCICT, ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti
e dei Probiviri.
Il Consiglio Generale deve essere convocato dal Presidente almeno una volta
l’anno e tutte le volte che è richiesto da almeno un quinto delle
organizzazioni aderenti.
Ciascun componente deve venire a conoscenza della convocazione con qualsiasi
mezzo idoneo e dimostrabile, almeno cinque giorni prima della riunione.
In caso di riunione in via d’urgenza, la convocazione deve venire a conoscenza
di tutti i componenti almeno ventiquattro ore prima dell’orario fissato
per la riunione.
Tutte le delibere del Consiglio Generale saranno prese a maggioranza semplice
dei voti dei presenti, salvo che da altre disposizioni dello statuto non sia
prescritta una diversa maggioranza.
Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto occorre
il voto favorevole dell’80 % (ottanta per cento) dei componenti del Consiglio
Generale; tale maggioranza deve comprendere il voto favorevole dei componenti
di provenienza o designazione UCICT.
Per la cessazione del CNAI occorre invece il voto favorevole del 100% dei componenti
del Consiglio Generale.
In caso di cessazione, l’intero patrimonio del CNAI, è destinato
ad incrementare il patrimonio dell’UCICT.
Al Consiglio partecipano, con facoltà di parola ma senza diritto di voto,
i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
ART. 12 – Segreteria Nazionale. –
La Segreteria Nazionale è composta da un membro designato da ciascun
Socio mediante comunicazione del nominativo agli altri Soci.I componenti durano
in carica 4 (quattro) anni e possono essere sostituiti anche prima della scadenza
da parte dell’Organizzazione che li ha designati, mediante comunicazione
agli altri soci con indicazione del nuovo nominativo.I membri della Segreteria
Nazionale dovranno essere consultati in merito ad ogni iniziativa – anche
senza la preventiva approvazione del Consiglio Generale – proposta dai
Soci o dai singoli membri degli organi statutari che comporti esborsi o rapporti
con l’esterno. Il progetto dell’iniziativa dovrà esser comunicato
dal proponente ad ogni membro della Segreteria Nazionale, anche a mezzo fax.Si
intenderà approvata – senza necessità di una preventiva
riunione – quella iniziativa che abbia ottenuto il parere favorevole della
maggioranza dei membri della Segreteria Nazionale; tale maggioranza dovrà
comprendere il parere favorevole del componente designato dall’UCICT;
di ciò verrà data comunicazione al proponente, anche a mezzo fax.Entro
5(cinque) giorni dalla data della comunicazione, almeno un quinto dei membri
della Segreteria Nazionale può chiedere la convocazione del Consiglio
Generale, perché deliberi sull’iniziativa. Tale richiesta ha valore
sospensivo dell’iniziativa fino alla pronuncia del Consiglio Generale.
ART. 13 – Collegio dei Revisori dei Conti.
– Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi
e due supplenti. Esso è eletto dal Consiglio Generale ed almeno un membro
effettivo e deve essere eletto su designazione dell’UCICT.
I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori vigila sull’andamento della gestione economica
e finanziaria del CNAI e ne riferisce al Consiglio Generale.
E’ compito dei Revisori dei Conti, in caso di scioglimento del CNAI, deliberare
in merito all’impiego del patrimonio dello stesso e procedere alla nomina
di uno o più liquidatori.
ART. 14 – Collegio dei Probiviri. –
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti.Esso
è eletto dal Consiglio Generale ed almeno un membro effettivo deve essere
eletto su designazione dell’UCICT.
I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Ai Probiviri spetta risolvere con equità le controversie tra i Soci ed
il CNAI. Non è ammesso il ricorso all’Autorità Giudiziaria
nell’ambito delle associazioni del CNAI.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili. I membri del Collegio
non possono ricoprire altre cariche sociali.
ART. 15 – Direttore. – Il Consiglio
Generale può nominare, su parere favorevole del Presidente, un Direttore
che coadiuva ed assiste gli organi del CNAI nell’esercizio delle loro
attività.
Il Direttore partecipa ai lavoro del Consiglio Generale, con facoltà
di parola ma senza diritto di voto.
Il Direttore sovrintende, in accordo con le direttive impartite dal Presidente,
alla gestione amministrativa e finanziaria del CNAI e prepara il bilancio preventivo
e quello consuntivo da sottoporre al Consiglio Generale.
Il Direttore può formulare alla Segreteria Nazionale proposte in materia
di coordinamento degli Uffici e di trattamento del personale.
ART. 16 – Centro Studi ed Ufficio Stampa. –
Il Consiglio Generale può deliberare la costituzione di un Centro Studi
Nazionale, con funzioni di coordinamento e controllo degli Uffici Studi dei
Soci, approvandone il relativo Regolamento.
Il Consiglio Generale può istituire anche un Ufficio Stampa, nominando
il relativo Responsabile.
ART. 17 – Perdita della qualità di Socio.
– L’appartenenza al CNAI cessa:
a) per la perdita dei requisiti prescritti per l’ammissione;
b) per recesso volontario;
c) per esclusione;
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Generale con la maggioranza
dei due terzi in caso di:
a) mancato pagamento delle quote associative;
b) violazioni statutarie;
L’esclusione dell’UCICT, quale Associazione promotrice, può
essere deliberata soltanto con l’unanimità dei voti di tutti gli
altri componenti del Consiglio Generale.
La perdita della qualità di socio comporta la privazione di ogni diritto
sul patrimonio sociale e non estingue le obbligazioni derivanti dal mancato
pagamento dei contributi dovuti per tutto il periodo di durata del rapporto
associativo.
La cessazione della qualità di socio determina la decadenza dei suoi
delegati negli organi sociali.
ART. 18 – Coordinamenti Regionali. –
A livello regionale, su iniziativa delle organizzazioni aderenti, presenti sul
territorio, può essere costituito il Coordinamento Regionale CNAI, con
le medesime finalità del Coordinamento Nazionale, ma limitatamente all’ambito
regionale di pertinenza.
In casi eccezionali e per situazioni particolari collegate ad una peculiare
tipologia del territorio, è ammessa la costituzione del Coordinamento
provinciale, previa espressa autorizzazione della Segreteria Nazionale.
ART. 19 – Esercizio finanziario
– L’esercizio finanziario del CNAI coincide con l’anno solare.
Entro i mesi di aprile e di novembre di ogni anno, la Segreteria Nazionale sottopone
al Consiglio Generale rispettivamente il conto consuntivo ed il bilancio di
previsione.
ART. 20 – Processi verbali. –
Di tutte le riunioni degli Organi deliberanti ed esecutivi del CNAI, ad ogni
livello, deve essere redatto il processo verbale.
ART. 21 – Norma transitoria.
– Entro sei mesi dall’emanazione del presente Statuto, il Consiglio
Generale approverà, sulla proposta della Segreteria Nazionale, il Regolamento
di attuazione della presente normativa.
ART. 22 – Rinvio. –
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio
alla vigente legislazione ed alle norme del Codice Civile.
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